Richiedere l’accesso agli atti (documentale)
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Servizio attivo
Servizio che consiste nel diritto di prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi
Soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale.
L'accesso documentale, previsto dal capo V della L. n. 241/1990 e s.m.i., permette a un soggetto di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse. Il soggetto deve detenere un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
L’istanza deve essere inviata attraverso l'apposito servizio online all’area di riferimento che detiene il documento
Per accedere al servizio occorre:
Visione presso l'ufficio competente o copia dei documenti, informazioni o dati richiesti, secondo le modalità scelte nel modulo (email-pec-posta). Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria l’amministrazione provvede a pubblicarli sul sito internet e a darne opportuna comunicazione al richiedente.
Provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta dall'ufficio responsabile
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla richiesta, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza si intende respinta. In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare istanza di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni.
L'esame dei documenti è soggetto al pagamento della somma corrispondente ai diritti di segreteria in base alla tipologia di accesso agli atti di cui si fa richiesta
Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.
I diritti per la consultazione e per la scansione dei documenti sono differenti:
Tutti gli importi conseguenti i diritti di consultazione e scansione vengono comunicati, successivamente all'inoltro dell'istanza, al richiedente attraverso il servizio online. E' facoltà del richiedente scegliere tra le modalità sopra elencate
L'accesso documentale (FOIA) è consentito solo se il soggetto ha un interesso diretto, concreto e attuale, collegato a una situazione giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. Per accedere al servizio, è richiesto l'accesso esclusivamente tramite SPID.
link della gazzetta ufficiale https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1990/08/18/090G0294/sg